Una prestazione occasionale è un rapporto di lavoro tra un collaboratore e un committente (un’azienda, una società, un ente pubblico) che deve essere saltuario, cioè non continuativo né abituale, senza coordinamento della prestazione. Quelle effettuate per un’azienda o per un professionista presuppongono una ritenuta d’acconto, nel caso in cui il prestatore non sia tenuto ad aprire una partita Iva. Come funziona la ritenuta d’acconto per prestazioni occasionali?

Tanto per inquadrare il discorso, stiamo parlando di attività lavorative che si svolgono entro certi limiti, riferiti all’anno civile (dal 1° gennaio al 31 dicembre) di svolgimento della prestazione. Le soglie, sia per l’utilizzatore (cioè, per il datore) sia per il prestatore sono:

500 euro percepiti dal prestatore, al netto di contributi, premi e costi di gestione;
280 ore.

In caso di superamento del limite di compenso o di durata, il rapporto è trasformato in lavoro a tempo pieno e indeterminato dal giorno in cui vengono oltrepassate le soglie.

In caso di pluralità di rapporti, il prestatore e l’utilizzatore devono rispettare un ulteriore limite di compenso complessivo totale, fissato in 5.000 euro netti.

Se il committente è un’azienda o un libero professionista con partita Iva, viene emessa una ricevuta per prestazione occasionale con ritenuta d’acconto pari al 20% (al 30% per i non residenti in Italia).

In pratica, quando viene pagata la prestazione, il collaboratore emette la ricevuta ed il committente:

versa l’importo netto al collaboratore;
versa l’importo della ritenuta d’acconto allo Stato per conto del collaboratore entro il 16 del mese successivo alla data del pagamento.

Significa che il committente paga il lordo indicato nella ricevuta versando:

l’80% al collaboratore in qualità di compenso netto;
il 20% allo Stato in qualità di ritenuta d’acconto.

L’anno successivo, al momento della dichiarazione dei redditi, lo Stato:

restituisce al collaboratore una parte o l’intera percentuale pagata sotto forma di credito di imposta;
oppure chiede un conguaglio se il 20% è una percentuale inferiore rispetto alle tasse che il collaboratore deve pagare.

Indice

I privati possono chiedere prestazioni occasionali?
Come fare la ricevuta con ritenuta d’acconto?

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I privati possono chiedere prestazioni occasionali?

Qualsiasi privato, inteso come persona fisica, può ricorrere a prestazioni di lavoro occasionali, al di fuori dell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa, utilizzando in questo caso non la ritenuta d’acconto ma un libretto nominativo prefinanziato, cioè il cosiddetto «Libretto famiglia».

Questa tipologia contrattuale può essere utilizzata per le attività legate alla gestione dell’ambito familiare, e precisamente per:

piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, pulizia o manutenzione;
assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
insegnamento privato supplementare (il caso delle classiche ripetizioni post-scuola).

Se il prestatore, impiegato mediante Libretto famiglia, viene di fatto adibito ad attività diverse da quelle appena indicate, il datore rischia la maxisanzione per lavoro nero.

È in ogni caso vietato chiedere delle prestazioni occasionali ad un soggetto con il quale è in corso o è cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato (salvo che in somministrazione) o di collaborazione coordinata e continuativa, pena la conversione sin dall’inizio in rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
Come fare la ricevuta con ritenuta d’acconto?

Chi esegue prestazioni occasionali con ritenuta d’acconto deve presentare al committente una ricevuta contenente almeno le seguenti informazioni:

data di emissione;
numero progressivo della ricevuta emessa;
dati anagrafici del prestatore (nome, cognome, indirizzo e codice fiscale);
dati del committente (denominazione della società cliente oppure il nome e il cognome del professionista, l’indirizzo, il codice fiscale e la partita IVA);
descrizione dell’attività svolta;
compenso concordato;
ritenuta d’acconto (20%);
riferimenti normativi (esenzione IVA ai sensi dell’art. 5, D.P.R. 633/1972 e, se si applica la ritenuta d’acconto, art. 25, D.P.R. 600/1973).

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